ANIEP - Associazione Nazionale per la promozione e la difesa dei diritti delle persone disabili

Sentenza contro il Comune di Bolzano accesso ZTL

La mia cliente è acceduta con la sua macchina e con a bordo la sua figlia disabile alla zona a traffico limitato (ZTL) di Bolzano esponendo regolarmente il permesso per disabili sul cruscotto della sua macchina.

In seguito alla mia cliente sono stati notificati tre verbali di contestazione per la violazione dell’art. 7 comma 9 e comma 14 del Codice della Strada.
Uno si riferiva all’entrata nella ZTL, una all’uscita della ZTL, uscita la quale avveniva solo poco tempo dopo la relativa entrata e uno ad una nuova entrata pochi giorni dopo.

L’art. 7 comma 9 Codice della Strada prevede che i comuni possono provvedere e delimitare le aree pedonali, le zone a traffico limitato e altre zone di rilevanza urbanistica e il comma 14 dello stesso articolo prevede, che per la violazione del divieto di circolazione nelle corsie riservate ai mezzi pubblici di trasporto, nelle aree pedonali e nelle zone a traffico limitato è disposto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 81 a Euro 326.

Per questo alla mia cliente è stato contestato di avere illegittimamente transitato in ZTL.

La mia cliente però trasportava la sua figlia disabile e aveva regolarmente esposto il relativo permesso di invalidi essendo così legittimata ad accedere alla ZTL (art. 188 Codice della Strada, art. 381 regolamento del Codice della Strada e art. 11 e 12 del D.P.R. n. 503/1996).

Il Comune di Bolzano aveva rinfacciato alla mia cliente di non avere comunicato preventivamente alla polizia comunale la sua intenzione di accedere alla ZTL comunicando la targa della sua macchina e il numero del permesso di invalidi.

Siccome questo dovere imposto dal Comune di Bolzano di comunicare preventivamente l’intenzione di accedere alla ZTL, non è previsto da nessuna legge, l’illustrissima giudice di pace di Bolzano dott.ssa Maria Costanza Giatti giustamente ha annullato i verbali di contestazione e ha condannato il Comune di Bolzano a sostenere le spese di lite.

Doveroso anche evidenziare che la mia cliente prima di ricorrere al giudice di pace, aveva sollecitato la polizia comunale di Bolzano di annullare i relativi verbali in autotutela, ma neanche il doppio verbale per l’entrata e la successiva uscita dalla ZTL, che, se mai, costituisce un’unica violazione è stato annullato in autotutela. Soltanto dopo la notifica del ricorso il Comune di Bolzano ha annullato un verbale in autotutela.

Foto Dr. Sebastian Ochsenreiter

Avvocato stabilito del Foro di Bolzano

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