ANIEP - Associazione Nazionale per la promozione e la difesa dei diritti delle persone disabili

Regolamento elettorale

Regolamento elettorale

TITOLO I Costituzione degli organi sociali

Articolo 1 Elezioni

Le elezioni degli organi centrali e periferici dell’Associazione si svolgono: a) col voto di lista con proporzionale pura; b) col metodo della lista aperta. Il regolamento per l’esecuzione dei due indicati metodi di elezione è approvato dall’Assemblea nazionale.

Articolo 2 Voto segreto

Per le elezioni a cariche sociali e per ogni deliberazione riguardante persone il voto deve essere segreto.

Articolo 3 Condizioni di eleggibilità alle cariche sociali

I soci possono essere eletti in tutti gli organi centrali e periferici di ANIEP-APS. La carica di Presidente nazionale, regionale, provinciale e comunale è riservata preferibilmente ai soci con disabilità o loro familiari. Le candidature per gli organi centrali e periferici debbono essere precedute dalla richiesta o accettazione scritta del candidato.

Articolo 4 Incompatibilità e gratuità delle cariche

Nell’ambito dell’Associazione la stessa persona non può ricoprire più di due cariche sociali. Tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute per l’attività prestata.

Articolo 5 Dimissioni

Le dimissioni da cariche sociali, motivate per iscritto, decorrono dalla ratifica dell’organo in cui il dimissionario è stato eletto. Sino alla sostituzione, da deliberare entro tre mesi, il dimissionario conserva la responsabilità degli atti di ordinaria amministrazione connessi alla carica.

TITOLO II Elezione con voto di lista a proporzionale pura

Articolo 6 Modalità per la presentazione della candidatura

Le liste dei candidati debbono essere presentate al Presidente dell’Assemblea Nazionale, Regionale, Provinciale o Comunale, in senso alla quale si svolgono le elezioni, prima dell’inizio delle operazioni di voto. Ogni lista può comprendere al massimo tanti candidati quanti sono i seggi da attribuire. Non è ammessa la candidatura multipla per lo stesso organo. Ogni lista deve essere accompagnata dall’atto di accettazione dei candidati, di cui all’art. 8 dello statuto sociale. Ciascuna lista deve essere presentata e collegata ad una mozione politico-associativa, sottoscritta da almeno il 15% (arrotondamento per eccesso) degli aventi diritto al voto presenti e deve essere contraddistinta dal numero progressivo secondo l’ordine di presentazione.

Articolo 7 Votazioni

Le Assemblee Nazionale, Regionale, Provinciale, Comunale nominano la Commissione Elettorale composta di almeno tre membri, con esclusione dei candidati. La Commissione elegge il proprio Presidente. Le votazioni si effettuano a scrutinio segreto. Nel locale in cui avvengono le votazioni debbono essere affisse le liste dei candidati. Il voto per essere valido, deve essere espresso da ciascun elettore mediante l’indicazione: a) del numero di lista che egli intende votare; b) del cognome del candidato cui intende attribuire la preferenza o del numero che contraddistingue quel candidato nella rispettiva lista.

Articolo 8 Voti di preferenza

Ogni elettore può esprimere voti di preferenza al massimo nelle seguenti misure: n. 4 o 5 per il Consiglio Direttivo, rispettivamente nel caso che esso debba comporsi di 7 o di 9 membri; n. 3 per il Collegio Nazionale dei Sindaci Revisori dei Conti; n. 3 per il Collegio Nazionale dei Probiviri; n. 3, 4, 5 per il Consiglio Regionale, rispettivamente nel caso che esso debba comporsi di cinque, sette o nove membri; n. 3, 4, 5 per il Consiglio Provinciale o Comunale, rispettivamente nel caso che esso debba comporsi di cinque, sette o nove membri; n. 3 per il Collegio Provinciale o Comunale dei Sindaci Revisori dei Conti.

Articolo 9 Verbalizzazione delle operazioni di votazione

Delle operazioni di votazione viene redatto processo verbale che è sottoscritto dal Presidente della Commissione elettorale e dagli scrutatori.

Articolo 10 Operazioni di scrutinio

Le operazioni di scrutinio hanno inizio immediatamente dopo la chiusura delle votazioni e non possono essere interrotte prima della loro chiusura. Nel caso in cui, sia in sede nazionale, sia in regionale, provinciale o comunale, si effettuino elezioni contestuali di organi di diverso livello, lo spoglio delle schede relative all’elezione dell’organo di livello superiore precede quello dell’organo di livello inferiore. Alle operazioni di spoglio partecipano anche i rappresentanti di lista, i cui nominativi debbono essere segnalati al Presidente della Commissione elettorale al momento della presentazione delle liste. Delle operazioni di scrutinio viene redatto processo verbale che è sottoscritto in ogni foglio, dal Presidente della Commissione elettorale e dagli scrutatori. Dal detto processo verbale debbono, in particolare, risultare: a) il numero degli elettori e quello dei votanti; b) il numero dei voti attribuiti a ciascuna lista; c) il numero dei voti di preferenza riportati da ciascun candidato.

Articolo 11 Attribuzione dei seggi

Per il riparto dei seggi si determina il totale dei voti validi e si divide tale totale per il numero dei seggi da ripartire; si ottiene così il quoziente naturale. Poi, per ogni lista, si dividono i voti da ciascuna conseguiti per il quoziente naturale. Il quoziente intero che si ottiene indica il numero dei seggi (di primo riparto) spettanti a ciascuna lista. Nel caso che non tutti i seggi vengano ripartiti, per i seggi che rimangono scoperti si segue il criterio dei più alti resti, cioè i seggi rimasti da assegnare si attribuiscono in base ai più alti resti. In caso di parità fra i più alti resti si procede all’assegnazione dei seggi rimasti alla lista o alle liste che hanno ottenuto il maggior numero complessivo di preferenze. Una volta effettuata la ripartizione dei seggi fra le varie liste, si determinano i candidati chiamati a ricoprirli, entro il limite del numero dei seggi assegnati a ciascuna di esse ed in base al numero delle preferenze riportate da ciascun candidato. Nel caso di parità del numero dei voti di preferenza riportati da due o più candidati della stessa lista sono eletti i candidati più giovani di età.

Articolo 12 Proclamazione degli eletti

Ultimate le operazioni di attribuzione e di assegnazione dei seggi, il Presidente dell’Assemblea procede alla proclamazione degli eletti.

Articolo 13 Opzione

Il candidato che risulti contemporaneamente eletto dalla stessa Assemblea in due distinti organi dovrà immediatamente optare per uno di essi. Nel seggio rimasto così vacante subentrerà il primo dei non eletti nella medesima lista.

TITOLO III Elezioni con sistema della lista aperta (o maggioritario con voto limitato)

Articolo 14 Modalità di presentazione delle candidature

Prima dell’inizio delle operazioni di voto, al Presidente dell’Assemblea Nazionale, Regionale, Provinciale o Comunale, in seno alla quale si svolgono le elezioni, devono essere presentate in iscritto le candidature, accompagnate dall’atto di accettazione del candidato, d i cui all’art. 8 dello Statuto sociale. All’Assemblea Nazionale possono presentare le candidature tutti gli aventi diritto al voto e tutti i partecipanti alla Assemblea stessa, di cui all’art. 12 dello Statuto sociale. Tale norma, per quanto può trovare applicazione, disciplina anche la presentazione delle candidature in sede di Assemblea Regionale, Provinciale o Comunale. Le Assemblee Nazionale, Regionale, Provinciale e Comunale nominano la Commissione elettorale composta di almeno tre membri, con esclusione dei candidati. La Commissione elegge il proprio Presidente. Il Presidente della Commissione elettorale compila la lista dei candidati iscrivendoli in ordine alfabetico e numerico.

Articolo 15 Votazioni

La lista dei candidati deve essere affissa nel locale in cui avvengono le votazioni La votazione avviene a scrutinio segreto. Il voto viene espresso da ciascun elettore mediante la indicazione del cognome del candidato cui intende attribuire la preferenza o del numero che contraddistingue quel candidato nella lista. Ogni elettore può esprimere voti di preferenza al massimo nelle seguenti misure: n. 5 o 6 per il Consiglio Direttivo, rispettivamente nel caso che esso debba comporsi di 7 o di 9 membri; n. 3 per il Collegio Nazionale dei Sindaci Revisori dei Conti; n. 3 per il Collegio Nazionale dei Probiviri; n. 3, 5, 6 per il Consiglio Regionale, rispettivamente nel caso che esso debba comporsi di cinque, sette o nove membri; n. 3, 5, 6 per il Consiglio Provinciale o Comunale, rispettivamente nel caso che esso debba comporsi di cinque, sette o nove membri; n. 3 per il Collegio Provinciale o Comunale dei Sindaci Revisori dei Conti.

Articolo 16 Verbalizzazione delle operazioni di votazione

Delle operazioni di votazione viene redatto processo verbale che è sottoscritto dal Presidente della Commissione elettorale e dagli scrutatori.

Articolo 17 Operazioni di scrutinio

Le operazioni di scrutinio hanno inizio immediatamente dopo la chiusura delle votazioni e non possono essere interrotte prima della loro chiusura. Nel caso in cui, sia in sede nazionale, sia in regionale, provinciale o comunale, si effettuino elezioni contestuali di organi di diverso livello, lo spoglio delle schede relative all’elezione dell’organo di livello superiore precede quello dell’organo di livello inferiore. Delle operazioni di scrutinio viene redatto processo verbale che è sottoscritto, in ogni foglio, dal Presidente della Commissione elettorale e dagli scrutatori. Dal detto processo verbale debbono, in particolare, risultare: a) il numero degli elettori e quello dei votanti; b) il numero dei voti di preferenza riportati da ciascun candidato.

Articolo 18 Attribuzione dei seggi

I seggi sono attribuiti in rapporto al maggior numero di preferenze riportato dai candidati e fino a copertura del numero dei seggi da attribuirsi. Nel caso di parità del numero dei voti di preferenza riportata da due o più candidati, sono eletti i candidati più giovani di età.

Articolo 19 Proclamazione degli eletti

Ultimate le operazioni di attribuzione e di assegnazione dei seggi, il Presidente dell’Assemblea procede alla proclamazione degli eletti.

Articolo 20 Opzione

Il candidato che risulti contemporaneamente eletto dalla stessa Assemblea in due distinti organi dovrà immediatamente optare per uno di essi. Nel seggio rimasto così vacante subentrerà il primo dei non eletti. TITOLO IV

Articolo 21 Norme generali

In ogni circostanza deve essere rispettata la segretezza del voto. In particolare, quando si procede all’elezione di più organi dovranno essere predisposte urne distinte per ciascuno di essi, per raccogliere, all’atto del voto, le rispettive schede votate. Le schede elettorali votate e tutto il materiale relativo alle elezioni devono essere raccolte in plichi sigillati da conservare per un periodo di 6 mesi per essere poi distrutti. Tutti i processi verbali relativi alle Assemblee Regionali, Provinciali e Comunali devono essere inviati in copia alla Segreteria Generale entro e non oltre un mese dalla data delle Assemblee stesse.

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