ANIEP - Associazione Nazionale per la promozione e la difesa dei diritti delle persone disabili

Ottenere l’IVA al 4% (automobile)

Per le persone con ridotte o impedite capacità motorie TITOLARI DI PATENTE B SPECIALE o per le persone con ridotte o impedite capacità motorie TRASPORTATE(*) è applicabile l’Iva al 4%, anziché al 22%, sull’acquisto di

  • autovetture nuove o usate intestate al disabile (compreso l’acquisto contestuale di optional, le prestazioni di adattamento di veicoli non adattati, già posseduti dal disabile, le cessioni di strumenti e accessori utilizzati per l’adattamento, la riparazione degli adattamenti)
  1. compilare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (autocertificazione) attestante che nel quadriennio precedente non si è beneficiato dall’applicazione dell’IVA agevolata o la denuncia di furto del veicolo e la registrazione della “perdita di possesso” effettuata dal PRA
  2. fotocopiare la certificazione attestante l’invalidità o l’handicap di carattere motorio permanente rilasciata da Commissioni pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell’invalidità;
  3. fotocopiare la patente speciale, (o richiesta avanzata per l’ottenimento della stessa, la quale dovrà essere conseguita entro un anno dalla data dell’acquisto, pena la decadenza dal beneficio)
  4. produrre, nel caso in cui sia il familiare ad acquistare il mezzo, documento attestante che la persona con disabilità è fiscalmente a carico (fotocopia dell’ultima dichiarazione dei redditi) o autocertificazione.
  5. consegnare al venditore tutti i documenti di cui sopra

INTESTAZIONE
Se la persona con disabilità è titolare di redditi propri per un importo superiore a 2.840,51 euro, il documento di spesa deve essere a lui intestato. Se, invece, è fiscalmente a carico, il documento comprovante la spesa può essere indifferentemente intestato alla persona con disabilità o al familiare della quale egli risulti a carico (art. 433 del codice civile). Non costituiscono reddito le provvidenze assistenziali come indennità e pensioni erogati agli invalidi civili (art. 12 e com. 2 art. 13-bis DPR 22 dicembre 1986 n. 917).

Per i dettagli si invita a scaricare la Guida alle agevolazioni fiscali per i disabili

(*) Se la persona con disabilità è minore e dal verbale risulta “con ridotte o impedite capacità motorie permanenti”, si può prescindere dall’adattamento obbligatorio del veicolo, considerando che non è possibile stabilirne a priori la necessità.

Il minore però, deve essere riconosciuto persona con handicap grave (articolo 3, comma 3, Legge 104/1992) e dal verbale deve essere indicato che si tratta di persona con ridotte o impedite capacità motorie permanenti in base all’art. 8 della legge n. 449 del 1997.

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