ANIEP - Associazione Nazionale per la promozione e la difesa dei diritti delle persone disabili

Ottenere ausili dal Sistema Sanitario Nazionale

Il nostro Sistema Sanitario Nazionale prevede che tutti gli invalidi (con percentuale di invalidità superiore al 34%) ricevano protesi, ortesi o ausili tecnici per condurre una vita il più possibile autonoma e in salute.

Tutti gli ausili sono catalogati e codificati dal Ministero della Salute all’interno del NOMENCLATORE TARIFFARIO (Decreto Ministeriale 27 agosto 1999, n.332), che però non è aggiornato da moltissimi anni.

Tuttavia entrerà in vigore dal 1° aprile 2024 il Decreto 23 giugno 2023 di aggiornamento delle tariffe. Cliccare QUI per maggiori info.

Per ottenere gli ausili dal SSN è necessario seguire questa procedura:

  1. Farsi prescrivere l’ausilio da un medico specialista, dipendente Usl o convenzionato.
  2. Ottenere l’autorizzazione alla fornitura dell’ausilio: l’autorizzazione è rilasciata dalla azienda Usl di residenza dell’assistito previa verifica dello stato di avente diritto del richiedente, della corrispondenza tra la prescrizione medica e i dispositivi codificati del nomenclatore. La azienda Usl si pronuncia sulla richiesta di autorizzazione tempestivamente e comunque, in caso di prima fornitura, entro 20 giorni dalla richiesta. In caso di silenzio della Usl, trascorso tale termine, l’autorizzazione alla prima fornitura si intende concessa. (Art.4 comma 5, DM 332/99)
  3. La fornitura viene effettuata dalle aziende produttrici dei dispositivi.
  4. Collaudare l’ausilio che avete ottenuto: dovete recarvi di nuovo dal medico che ve l’ha prescritto, che deve accertare la congruenza clinica e la rispondenza del dispositivo ai termini dell’autorizzazione. Per farlo avete 20 giorni, se non rispettate questa regola incorrete nelle sanzioni previste dalla vostra Regione.
  5. Se dovete cambiare il vostro ausilio dovete sapere che l’azienda Uls non autorizza la fornitura di nuovi dispositivi protesici definitivi in favore dei propri assistiti di età superiore ai 18 anni prima che sia trascorso il tempo minimo di rinnovo, specifico per tipo di dispositivo e determinato dall’allegato 2 del DM 332/99.

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