ANIEP - Associazione Nazionale per la promozione e la difesa dei diritti delle persone disabili

DIFFERENZA TRA INVALIDITA’ CIVILE, HANDICAP E DISABILITA’
  • INVALIDITA’ CIVILE: accertamento che dà luogo ad una percentuale secondo i tipo e gravità della patologia;

  • HANDICAP: certifica la difficoltà d’inserimento sociale dovuta alla patologia o menomazione di cui è affetta la persona interessata (Legge 104/1992)
  • DISABILITA’: esamina la capacità d’inserimento lavorativo secondo la patologia riscontrata (Legge 68/199).

INVALIDITA’ CIVILE

Può presentare domanda di visita di accertamento per l’invalidità civile qualsiasi persona, maggiorenne o minorenne che abbia una menomazione, perdita o anomalia di una struttura o di una funzione, sul piano anatomico, fisiologico, psicologico. Questo accertamento dà luogo ad una verifica dell’invalidità che sarà espressa in termini di percentuale; tali percentuali vanno da un minimo del 33% fino ad un massimo del 100%.

N.B. Il riconoscimento di un’invalidità civile totale (100%, con o senza diritto all’indennità di accompagnamento) non preclude a priori la possibilità di un inserimento lavorativo.

Anche il riconoscimento del diritto all’indennità di accompagnamento, che presuppone l’incapacità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore e/o di compiere gli atti quotidiani della vita, non impedisce la possibilità di svolgere attività lavorativa (art. 1, comma 3, della Legge 21 novembre 1988, n. 508).

Il riconoscimento di un’invalidità civile dà luogo a diversi benefici tra cui le prestazioni economiche secondo la percentuale attribuita e la categoria di appartenenza. 

HANDICAP (Legge 104/1992)

Nel riconoscimento dello stato di handicap, invece, viene presa in considerazione la difficoltà d’inserimento sociale dovuta alla patologia o menomazione riscontrata. 

La diversità dei criteri di valutazione tra l’invalidità civile e la situazione di handicap è fondamentale dal momento che essa può determinare che ad una percentuale di invalidità inferiore al 100%, corrisponda contemporaneamente il riconoscimento della situazione di handicap grave (ai sensi dell’art. 3, comma 3 della Legge 104/92). Questo significa che anche in alcuni casi dove la malattia o menomazione non abbia dato luogo a un 100%, è possibile avere un riconoscimento di handicap grave nel caso in cui la patologia comporti serie difficoltà nella vita di relazione e inserimento sociale (art.3, comma 3 L. 104/1992). Si pensi, per esempio, ad alcune forme di epilessia, che non danno luogo ad un’invalidità totale (100%), ma l’imprevedibilità delle crisi comporta notevoli difficoltà d’inserimento in ambito sociale e nella vita quotidiana.

Pertanto, essendo diversi i criteri di valutazione dei due accertamenti, l’uno non è legato all’altro né in maniera proporzionale né consequenziale, al punto che si può ottenere lo stato di handicap grave anche in assenza di un riconoscimento d’invalidità civile.

Il riconoscimento della situazione di handicap non dà luogo a provvidenze economiche ma è la condizione indispensabile per poter usufruire di varie agevolazioni tra cui i permessi lavorativi, concessi ai lavoratori disabili e a coloro che assistono un familiare con disabilità; e il congedo retribuito di due anni solo per i familiari che assistono persone disabili riconosciute in situazione di gravità.

Il requisito della situazione di gravità si considera soddisfatto quando sul verbale è sbarrata la voce: HANDICAP GRAVE ai sensi dell’art. 3, comma 3 della Legge 104/92.

Le altre voci non sono considerate come situazione di gravità. 

DISABILITA’ (legge n. 68/99)

L’accertamento delle condizioni di disabilità rientra tra le misure per agevolare l’inserimento mirato e la ricerca del posto di lavoro più adatto alla singola persona disabile. Pertanto, l’attività della commissione di accertamento è finalizzata in questo caso ad individuare la capacità globale, attuale e potenziale per il collocamento lavorativo della persona disabile.

Per accedere al sistema del collocamento mirato è richiesto l’accertamento della disabilità.
Si tratta di uno specifico accertamento sanitario, diverso da quello di handicap e d’invalidità. Inoltre, per poter essere assunti come disabili ai sensi della legge 68/1999 è richiesta l’iscrizione alle liste speciali del collocamento mirato e l’accertamento della disabilità, insieme a quello di invalidità, è indispensabile per iscriversi a tali liste.

Gli organi preposti ad effettuare l’accertamento della disabilità si differenziano in relazione al tipo di invalidità. Infatti, l’articolo 1 (commi 4, 5 e 6 della Legge n. 68 del 1999) distingue in tre grandi gruppi le categorie di lavoratori disabili, da sottoporre a questo accertamento:

gli invalidi civili, ciechi civili e sordi civili;
gli invalidi del lavoro (Inail);
gli invalidi di guerra e per causa di servizio.

 

(Estratto dall’articolo di Gabriela Maucci e Sandra Torregiani pubblicato su SuperAbile in data 1 giugno 2020)

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